Onorevoli Colleghi! - Il nostro Paese è l'unico in Europa a non avere, ancora oggi, una normativa che riconosca e garantisca ai propri cittadini la libertà di esercitare liberamente, nel proprio territorio, la pratica del naturismo e del nudismo ad esso collegato.
      Il naturismo, movimento nato alla fine del XIX secolo per opporsi agli eccessi dell'urbanesimo, è un modo di vivere e di pensare l'ambiente nel rispetto delle leggi fondamentali della natura, intesa in tutti i suoi aspetti e nel rigetto di ogni forma di prevaricazione, e ha alla base del suo essere il culto della salute psico-fisica e sociale dell'uomo.
      Il naturismo professa la ginnità integrale, cioè la pratica del nudismo, come condizione necessaria per una armoniosa espansione delle forze psichiche e fisiche. Il nudismo inteso come nudità integrale in promiscuità di sessi e di età fra persone consenzienti ha carattere «sociale», non è immorale, è spontaneo ed educativo.
      Già da un'indagine statistica Doxa del 1989 e da una rilevazione dell'Istituto di studi politici, economici e sociali emergeva che gli italiani, pur non conoscendo che cosa fosse il naturismo, accettavano a grande maggioranza il nudo integrale sia femminile sia maschile, purché praticato in zone appartate o ufficialmente destinate a tale uso. Solo in Europa si calcolano oltre 25 milioni di naturisti con oltre 700 strutture turistiche con possibilità di soggiorno e innumerevoli palestre, piscine, saune eccetera, a loro riservate.
      La diffusione del nudismo è un aspetto della modifica nel costume e nella cultura che si collega alla più complessa esigenza di un migliore rapporto con la natura e con un ambiente tutelato, la cui fruizione è attuata con il medesimo rispetto.

 

Pag. 2


      Negli ultimi trenta anni il naturismo si è diffuso anche in Italia con la nascita di numerose associazioni, anche in gemellaggio con quelle straniere, le quali reclamano «oasi naturistiche» che consentano ai propri associati, fornendo loro precise regole di comportamento e apposite strutture, di esporsi liberamente al sole. L'attuale condizione di indeterminatezza che si verifica sulle spiagge italiane, e che è continuo motivo di imbarazzo per i naturisti e per coloro che non lo sono, costringe la forza pubblica ad interventi in cui deve valutare se il comportamento riscontrato è contrario o meno al codice penale. A tale proposito, anche se una vasta parte della giurisprudenza, comprendente sentenze assolutorie nei confronti di naturisti-nudisti denunciati per il reato di atti contrari alla pubblica decenza, ai sensi dell'articolo 726 del codice penale, è dichiaratamente a favore dell'idea naturista, nel senso che il nudo in sé non va contro la legge, purtroppo non è stata mantenuta una costante linea interpretativa sull'argomento e ciò ha determinato un grave intralcio alla soluzione definitiva del problema. Occorre, quindi, procedere a un definitivo chiarimento della questione, garantendo la pratica del naturismo e del nudismo a norma di legge e consentendo l'organizzazione e la delimitazione di spazi e di campi riservati alla pratica naturista, nonché la realizzazione di strutture atte all'esercizio di tale pratica. A tal fine, la proposta di legge individua aree da destinare a campi naturisti, da attrezzare con servizi, per un utilizzo di tipo residenziale-turistico. È prevista altresì l'individuazione di aree pubbliche da destinare, previa delimitazione tabellare, alla pratica del naturismo.
      L'articolo 1 della proposta di legge riconosce e garantisce la pratica del naturismo e l'articolo 2 limita l'esercizio del nudismo in ambienti e in spazi appositamente individuati.
      L'articolo 3 prevede che la gestione delle aree demaniali destinate alla pratica del naturismo possa essere concessa a privati, associazioni od organizzazioni.
      L'articolo 4 affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la definizione dei criteri in base ai quali i comuni disciplinano l'obbligo di delimitazione e di segnalazione delle aree destinate al naturismo.
      L'articolo 5, infine, dispone che per quanto non diversamente stabilito dalla legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di turismo.

 

Pag. 3